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Ordinanza Ministeriale
n. 42 del 6 maggio 2011
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(sono evidenziate su fondo grigio le variazioni più rilevanti
rispetto all’O.M. n. 44 del 5.5.2010)
ART. 20 - VOTO FINALE,
CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
10. I
presidenti delle commissioni, prima della chiusura dei lavori e
sentiti i commissari,
predisporranno
la relazione prevista dall’art.14 comma 2 del Regolamento
avvalendosi
dell’apposito modello (ES3)
scaricabile
dal sito internet dell’INVALSI al seguente indirizzo:
http://www.invalsi.it/Estato2-0910/pagine/rel_presidente_ones.php.
Tale
relazione, unitamente ad osservazioni sull’andamento
degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal
presidente di commissione, va inviata al competente Direttore
Generale dell’Ufficio scolastico
regionale al fine
di fornire ogni elemento di conoscenza utile in relazione allo
svolgimento dell’esame. Una copia della relazione va infine
inserita nella documentazione di cui all’art.24.
...............
11. Nel concludere i
lavori, i presidenti di commissione affidano all’istituto
scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli atti di
esame, una scheda da trasmettere, tramite il competente Ufficio
Scolastico Regionale, all’Ispettore tecnico di vigilanza, nella
quale sono riportati i criteri adottati dalle singole
classe-commissioni per l’attribuzione della lode e le
motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati.
L’Ispettore tecnico di vigilanza includerà nella sua relazione
concernente l’andamento degli esami un apposito paragrafo sulle
modalità di attribuzione della lode da parte delle commissioni,
desunte dall’ispettore medesimo attraverso l’esame delle schede
pervenutegli. Il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico
regionale invierà apposita relazione sullo svolgimento degli
esami, comprensiva di un paragrafo sulle lodi con le proprie
relative valutazioni, al Direttore generale della Direzione
Generale Ordinamenti Scolastici del Ministero.
ART. 24 - ACCESSO AI
DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA
1 Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato
devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente
scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai
sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è
responsabile della loro custodia e dell’accoglimento delle
richieste di accesso e dell’eventuale
apertura del plico
sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo
stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente
scolastico, alla presenza di
personale della scuola, procede
all’apertura del plico stesso redigendo apposito verbale
sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso
da sigillare
immediatamente...... ...
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