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ESAME DI STATO A.S. 2010/2011 

Memorandum per i Presidenti delle Commissioni giudicatrici degli esami di Stato

ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

 

Ai sensi dell’art. 20 commi 10 e 11 dell’O.M. n. 42 del 6.5.2011, si ricorda che: 

  • n. 1 copia modello ES3 – relazione Presidente per Ufficio Scolastico Territoriale  dovrà essere consegnato contestualmente ai registri di ogni classe/commissione; 

  • n. 1 copia del modello ES3 – relazione Presidente va inserita nel plico contenente tutti gli atti e documenti scolastici della singola classe/commissione;

  • n. 1 Scheda per l’Ispettore tecnico di vigilanza (tramite l’ Ufficio Scolastico Territoriale), compilata e consegnata a fine dei lavori dai  Presidenti di commissione, nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole classi/commissioni per l’attribuzione della lode e le motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati.

MODELLO ES3  2011

Ordinanza Ministeriale n. 42 del 6 maggio 2011

  . (sono evidenziate su fondo grigio le variazioni più rilevanti rispetto all’O.M. n. 44 del 5.5.2010)

 

ART. 20 - VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

 

 10.  I presidenti delle commissioni, prima della chiusura dei lavori e sentiti i commissari, predisporranno la relazione prevista dall’art.14 comma 2 del Regolamento

        avvalendosi dell’apposito modello (ES3)  scaricabile dal sito internet del­l’INVALSI al seguente indirizzo:

http://www.invalsi.it/Estato2-0910/pagine/rel_presidente_ones.php.

Tale relazione, unitamente ad osservazioni sull’andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente di commissione, va inviata al competente Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale al fine di fornire ogni elemento di conoscenza utile in relazione allo svolgimento dell’esame. Una copia della relazione va infine inserita nella documentazione di cui all’art.24.  ...............

11. Nel concludere i lavori, i presidenti di commissione affidano all’istituto scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli atti di esame, una scheda da trasmettere, tramite il competente Ufficio Scolastico Regionale, all’Ispettore tecnico di vigilanza, nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole classe-commissioni per l’attribuzione della lode e le motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati. L’Ispettore tecnico di vigilanza includerà nella sua relazione concernente l’andamento degli esami un apposito paragrafo sulle modalità di attribuzione della lode da parte delle commissioni, desunte dall’ispettore medesimo attraverso l’esame delle schede pervenutegli. Il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico regionale invierà apposita relazione sullo svolgimento degli esami, comprensiva di un paragrafo sulle lodi con le proprie relative valutazioni, al Direttore generale della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici del Ministero.

ART. 24 - ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA

1   Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai

      sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è responsabile della loro custodia e dell’accoglimento delle richieste di accesso e dell’eventuale

      apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di

      personale della scuola, procede all’apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare

      immediatamente...... ...