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Visto
il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.
297;
Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006;
Vista la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante
disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante
"Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce
gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in
particolare l'art. 1, comma 1;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica
del 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le
disposizioni di cui alla legge11-1-2007, n. 1;
VISTO IL D.M. 22 maggio 2007, n.42, concernente
modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei
debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore ed annesse tabelle di attribuzione del credito scolastico;
VISTO IL D.M. 3 ottobre 2007, n. 80;
VISTA l’O.M. 5 novembre 2007, n. 92
VISTO il DPR 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento
recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
e, in particolare, l’articolo 6;
TENUTO CONTO che il DPR n.122 del 22 giugno 2009 è
entrato in vigore il giorno 20 agosto 2009; che, pertanto, non è
stato possibile dare esecuzione all’art. 14, comma 3, contenente le
norme transitorie relative all’ammissione agli esami di Stato degli
alunni per abbreviazione per merito, riferite agli anni scolastici
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 per evidente mancanza dei necessari
tempi tecnici in relazione allo svolgimento dell’esame di Stato
2008/2009;
CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che
l’applicazione della normativa transitoria di cui all’articolo 14,
comma 3, del citato DPR n. 122/2009, si rende possibile solo a
partire dal corrente anno scolastico; di modo che si ritiene che le
disposizioni relative agli anni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011,
previste nel medesimo comma 3, art. 14 DPR n. 122/2009, si devono
intendere rispettivamente riferite agli anni scolastici 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012;
RAVVISATA la necessità di modificare le tabelle
A,B,C, allegate al citato DM n. 42/2007, già a suo tempo costituenti
parte del DPR n. 323 del 23 luglio 1998 e previste dall’art. 11 del
medesimo DPR n. 323/1998, modificate dal DM n. 42/2007, al fine di
adeguarle alle previsioni del DPR 22 giugno 2009, n. 122 in materia
di ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del
secondo ciclo dell’istruzione nonché all’esigenza di recepire nelle
medesime la finalità di eccellenza di cui all’introduzione della
lode prevista dall’articolo 1, capoverso art. 3, comma 6, della
legge 11 gennaio 2007,n. 1;
RAVVISATA altresì la necessità di stabilire criteri
uniformi per l’attribuzione della lode da parte delle commissioni
esaminatrici;
Decreta
Art. 1
Attribuzione del credito scolastico
1.Nell’anno
scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi del credito
scolastico, indicata nelle tabelle allegate al presente decreto, di
cui costituiscono parte integrante, si applica nei confronti degli
studenti frequentanti il terzultimo anno.
2. Nell’anno scolastico 2010/2011, l’applicazione si estenderà agli
studenti della penultima classe e nell’anno scolastico 2011/2012
riguarderà anche quelli dell’ultima classe.
Art.2
Attribuzione della lode
1. Con
l’attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007,n. 1
art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la commissione di esame attesta
il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni
del percorso scolastico e nelle prove d’esame.
Art. 3
Criteri per l’attribuzione della lode
1. La
commissione, all’unanimità, può attribuire la lode a coloro che
conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della
integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre
1997, n. 425 e successive modificazioni.
2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a
condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo
complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui
all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali
relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali
o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del
comportamento.
3. Ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico
annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno
nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere
stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione,
secondo le rispettive competenze, nella misura massima
all’unanimità.
4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di
studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6,
comma 2, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura
massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla
media dei voti conseguita nel penultimo anno.
5. La commissione può attribuire la lode ai candidati di cui al
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il
punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di
cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e
successive modificazioni.
6. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 5 a
condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo
complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui
all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali
relativi ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o
superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del
comportamento. 7. Ai fini dell’attribuzione della lode ai candidati
di cui al comma 5, il credito scolastico annuale relativo al
terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni
prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe
o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura
massima all’unanimità.
Art. 4
Norme transitorie
1. Relativamente
ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a
conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, la commissione può
attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di
100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma
6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni,
a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico
massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di
cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli
scrutini finali relativi all’ultima classe solo voti uguali o
superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del
comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami
conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno
scolastico 2009/2010, ai fini dell’attribuzione della lode, il
credito scolastico annuale relativo all’ultimo anno nonché il
punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati
attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le
rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.
2. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo
ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, la
commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il
punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di
cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e
successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il
credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire
della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano
riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all’ultima
classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la
valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati
agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione
dell’anno scolastico 2010/2011, ai fini dell’attribuzione della
lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo e
all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame
devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla
commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima
all’unanimità.
3. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi
del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai
candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di
istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, la
commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il
punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di
cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e
successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il
credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire
della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Il voto di
comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo
anno di corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per
merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di
istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, ai fini
dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo
al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova
d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o
dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura
massima all’unanimità.
4. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi
del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai
candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di
istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, la
commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il
punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di
cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e
successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il
credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire
della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano
riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima e alla
penultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi
compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai
candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami
conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno
scolastico 2010/2011, ai fini dell’attribuzione della lode, il
credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo
anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono
essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione,
secondo le rispettive competenze, nella misura massima
all’unanimità.
5. Ai fini della attribuzione del credito scolastico, nei confronti
dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 3 si applica
la tabella A allegata al D.M. n. 42/2007; nei confronti dei
candidati anticipatari per merito di cui al comma 4 si applica la
tabella A allegata al presente decreto.
6. Ai fini dell’attribuzione della lode, i candidati anticipatari
per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di
istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2011-2012 (a regime),
oltre alle condizioni di cui al comma 4, devono avere riportato il
voto di otto o superiore in ciascuna disciplina, ivi compresa la
valutazione del comportamento, anche nei due anni antecedenti il
penultimo.
IL
MINISTRO
MARIASTELLA GELMINI |