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Legge 11 gennaio 2007, n.1
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007
Art. 1.
(Ammissione all'esame di Stato, commissione e
sede di esame).
1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 2. - (Ammissione). - 1. All'esame di Stato
sono ammessi: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che
abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente
in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi
contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto
del Ministro della pubblica istruzione; b) alle stesse condizioni e con
i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate
o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio,
fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 febbraio 2006, n. 27.
2.
All'esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per
merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole
pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che
hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto
decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di
istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non
inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due
anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni
predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione
dell'insegnamento dell'educazione
fisica.
3. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in
possesso di promozione all'ultima classe e' subordinata al superamento di un
esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie
previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in
possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonche' su
quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Si tiene conto anche di
crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame
preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come
idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al
consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla
commissione alla quale il candidato e' stato assegnato; il candidato e' ammesso
all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna
delle prove cui e' sottoposto.
4.
I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e
sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni
scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in
caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda,
nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia,
nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la
relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma
preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali,
civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni
scolastiche interessate.
5. Per i
candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal consiglio di classe
davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 3 sulla base
della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei
risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili
possono essere valutate quali crediti
formativi.
6. Gli alunni delle
classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in
qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15
marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi
candidati.
7. I candidati non
appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo
anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni
scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità
di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e
6.
8. Possono sostenere, nella
sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il
corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte,
rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte
che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano
riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una
valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del
primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche
disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione
fisica.
Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame). - 1.
L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e' finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze
acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi
generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali
generali, nonche' delle capacità critiche del
candidato.
2. L'esame di Stato
comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta e' intesa ad
accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si
svolge l'insegnamento, nonche' le capacità espressive, logico-linguistiche e
critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o
scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di
studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti
d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della
dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono
articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova e' espressione
dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni
scolastiche ed e' strettamente correlata al piano dell'offerta formativa
utilizzato da ciascuna di esse. Essa e' a carattere pluridisciplinare, verte
sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica
di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione
di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale
ultima prova e' strutturata in modo da consentire, di norma, anche
l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)
provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica
istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a
disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza
prova. L'Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di
apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione
secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo
criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per
garantirne la comparabilità.
3. I
testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro,
sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova
scritta e' predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le
materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della
pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il
Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta,
nonche' le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla
elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo
ricevimento delle medesime.
4. Il
colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai
programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di
corso.
5. La lingua d'esame e' la
lingua ufficiale di insegnamento.
6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un voto
finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti
attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei
punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione
d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per
la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito
scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare
l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato, per tutti i
candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno
prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo
restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente
integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia
ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo
della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il
punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può
essere attribuita la lode dalla
commissione.
7. Gli esami degli
alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
8. Alla regione Valle
d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma
20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 9. Per gli alunni ammalati o
assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una
sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di
svolgimento degli stessi.
Art. 4. - (Commissione e sede di esame) - 1. La
commissione di esame di Stato e' composta da non più di sei commissari, dei
quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni
all'istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai
commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini
stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica
istruzione. La commissione e' nominata dal dirigente preposto all'Ufficio
scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello
nazionale.
2. Ogni due classi sono
nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in
numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non
superiore a tre. In ogni caso, e' assicurata la presenza dei commissari delle
materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati
non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente
riconosciuto o pareggiato e' abbinata a una commissione di istituto statale o
paritario.
3. Il presidente e'
nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente
ordine,
tra:
a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di
istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione
statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore,
e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati
femminili;
b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di
istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione
all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria
superiore;
c) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore
statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di
servizio di
ruolo;
d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori
ruolo, e i ricercatori universitari
confermati;
e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione
artistica, musicale e
coreutica;
f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione
secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre
anni.
4. I commissari esterni sono
nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria
superiore.
5. I casi e le modalità
di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non
regolamentare.
6. Le nomine dei
presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con
esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici
appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale,
provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o
interregionale.
7. E' stabilita
l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno
della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già
espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di
presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato
servizio nei due anni precedenti.
8. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte
operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera
commissione a maggioranza
assoluta.
9. I candidati esterni
sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il
loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo
restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la
possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono
essere autorizzate, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale,
commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni
apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni
scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere
costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra
commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di
corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I
candidati esterni sostengono l'esame di Stato secondo le modalità dettate al
riguardo dalle norme regolamentari di cui all'articolo 1, comma
2.
10. I compensi per i presidenti
e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di
qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in
relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario
interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di
percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura
dei compensi e' stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del
personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla
determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni
e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti
pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di
studio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5
dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
2006, n. 27, e' a carico dello
Stato.
11. Sede d'esame per i
candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche
gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a
funzionare ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5
dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
2006, n. 27. Sede d'esame per i candidati esterni sono gli istituti statali e
paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame e'
indicata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale al quale viene
presentata la domanda di ammissione agli
esami.
12. Sistematiche e costanti
verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e
paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di
Stato, di idoneità ed integrativi, nonche' sulle iniziative
organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero
dei debiti, sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva".
Art. 2.
(Delega in materia di percorsi
di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione
di risultati di eccellenza).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e
c), su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del
Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i
quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi
finalizzati a:
a) realizzare appositi percorsi di
orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di
laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di
percorsi della formazione tecnica superiore, nonche' di percorsi finalizzati
alle professioni e al lavoro;
b) potenziare il
raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli
studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico
prescelto;
c) valorizzare la qualità dei
risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea
universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;
d) incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo
sulla base dei percorsi di istruzione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) per i
decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l'individuazione
delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le
università, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli
istituti della formazione tecnica superiore, nonche' i percorsi finalizzati alle
professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei
percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' della formazione
tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo
anno del corso di studi;
b) per i decreti
legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalità per
favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria
superiore alle prove di verifica dell'adeguata preparazione iniziale degli
studenti di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi
universitari;
c) per i decreti legislativi di cui
alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di
ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto
1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati
scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato,
anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea
prescelto, definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le
discipline tecnico-scientifiche;
d) per i decreti
legislativi di cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche di
natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell'ambito
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, e definire le modalità di
certificazione del risultato di eccellenza;
e) i
decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull'andamento degli esami di Stato.
4. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e del comma 2, lettere a), b) e c), non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d), sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000.
6. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3.
(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e
abrogazioni).
1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.
3. Sono abrogati:
a) l'articolo 22, comma 7,
primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.
448;
b) l'articolo 13, comma 4, e l'articolo 14
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
c) l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286.
4. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.